(Convenzione - art. 15)
                            ARTICOLO 15. 
 
  1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parita' con l'uomo  di
fronte alla legge. 
  2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia  civile,  una
capacita'  giuridica  identica  a  quella  dell'uomo  e  le  medesime
possibilita'  di  esercitare  tale  capacita'.  Le   riconoscono   in
particolare diritti eguali per  quanto  concerne  la  conclusione  di
contratti e l'amministrazione  dei  beni,  accordandole  il  medesimo
trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario. 
  3. Gli Stati parte convengono  che  ogni  contratto  e  ogni  altro
strumento privato, di qualunque tipo  esso  sia,  avente  un  effetto
giuridico diretto a limitare la capacita' giuridica della donna, deve
essere considerato nullo. 
  4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e  alla  donna  i  medesimi
diritti nel campo della legislazione relativa  al  diritto  che  ogni
individuo ha di circolare  liberamente  e  di  scegliere  la  propria
residenza ed il domicilio.