ARTICOLO 15. 1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parita' con l'uomo di fronte alla legge. 2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacita' giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilita' di esercitare tale capacita'. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario. 3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacita' giuridica della donna, deve essere considerato nullo. 4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.