ARTICOLO 16. 1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parita' con gli uomini: a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; c) gli stessi diritti e le stesse responsabilita' nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento; d) gli stessi diritti e le stesse responsabilita' come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sara' la considerazione preminente; e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti; f) i medesimi diritti e responsabilita' in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorche' questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sara' la considerazione preminente; g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione; h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprieta', di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilita' dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. 2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'eta' minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.