(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                           POTERI GENERALI 
Oltre ai poteri altrove previsti nel presente Accordo, la Banca avra'
il potere di: 
(a) prendere in prestito fondi nei territori dei membri o altrove, ed
a questo proposito fornire tale garanzia reale o altra garanzia quale
sara' stabilita dalla Banca, sempre fatto salvo che: 
(i) prima di effettuare una vendita delle proprie obbligazioni in  un
paese, la Banca cerchera' l'approvazione delle  autorita'  competenti
di tale paese; 
(ii) ove le obbligazioni della  Banca  debbano  essere  emesse  nella
valuta di un membro, la Banca  avra'  ottenuto  l'approvazione  delle
autorita' competenti di detto membro; 
(iii) la Banca otterra' l'approvazione delle competenti autorita'  di
cui ai comma (i) e (ii) del presente paragrafo affinche'  i  proventi
possano essere scambiati con qualsiasi altra valuta; senza restizione
e, 
(iv) prima di stabilire se vendere  le  proprie  obbligazioni  in  un
paese  specifico,  la  Banca  considerera'  l'ammontare  di  prestiti
precedenti, se avvenuti, in quel  paese,  l'ammontare  di  precedenti
prestiti in altri paesi, e la possibile disponibilita'  di  fondi  in
tali altri paesi e terra' dovuto conto  del  principio  generale  che
vuole che i suoi  prestiti  debbano,  per  quanto  possibili,  essere
diversificati per quanto concerne il paese del prestito; 
(b) vedere e comprare titoli che la Banca ha emesso o garantito o nei
quali  abbia  investito,  sempre  fatto  salvo  che  abbia   ottenuto
l'approvazione delle autorita'  competenti  del  paese  in  cui  tali
titoli dovranno essere venduti o comprati; 
(c) garantire titoli in  cui  abbia  investito,  per  facilitarne  la
vendita; 
(d) sottoscrivere,  o  partecipare  alla  sottoscrizione  di,  titoli
emessi da qualsiasi impresa o ente per scopi  che  siano  compatibili
con gli scopi e le funzioni della Banca; 
(e) investire o  depositare  fondi,  che  non  siano  necessari  alle
proprie operazioni,  nei  territori  dei  membri  o  di  contributori
sostanziali alle risorse della Banca, in tali obbligazioni o istituti
di membri o di contributori sostanziali o  loro  connazionali,  quali
essa potra' stabilire, fatto salvo ove  il  Consiglio  dei  Direttori
stabilisca altrimenti con un voto di non  meno  dei  tre  quarti  del
potere di voto complessivo dei membri; 
(f) assistere i membri regionali in materie relative al  collocamento
all'estero di prestiti ufficiali; 
(g) ottenere prestiti da Governi, dalle loro suddivisioni politiche e
agenzie,  da  organizzazioni  internazionali,   alle   condizioni   e
modalita'  che  potranno  essere  concordate  tra  la  Banca  ed   il
prestitore; 
(h) fornire assistenza tecnica  che  serva  ai  propri  scopi  e  sia
compatibile con le proprie  funzioni,  ed  ogni  qualvolta  le  spese
sostenute nel fornire tali servizi non siano rimborsabili, 
addebitarle alle entrate della Banca; e 
(i) esercitare tali altri poteri ed adottare tali norme e regolamenti
quali possano essere necessari o appropriati per  la  promozione  dei
propri scopi e delle proprie funzioni e che siano compatibili con  le
disposizioni del presente Accordo.