ARTICOLO 20 POTERI GENERALI Oltre ai poteri altrove previsti nel presente Accordo, la Banca avra' il potere di: (a) prendere in prestito fondi nei territori dei membri o altrove, ed a questo proposito fornire tale garanzia reale o altra garanzia quale sara' stabilita dalla Banca, sempre fatto salvo che: (i) prima di effettuare una vendita delle proprie obbligazioni in un paese, la Banca cerchera' l'approvazione delle autorita' competenti di tale paese; (ii) ove le obbligazioni della Banca debbano essere emesse nella valuta di un membro, la Banca avra' ottenuto l'approvazione delle autorita' competenti di detto membro; (iii) la Banca otterra' l'approvazione delle competenti autorita' di cui ai comma (i) e (ii) del presente paragrafo affinche' i proventi possano essere scambiati con qualsiasi altra valuta; senza restizione e, (iv) prima di stabilire se vendere le proprie obbligazioni in un paese specifico, la Banca considerera' l'ammontare di prestiti precedenti, se avvenuti, in quel paese, l'ammontare di precedenti prestiti in altri paesi, e la possibile disponibilita' di fondi in tali altri paesi e terra' dovuto conto del principio generale che vuole che i suoi prestiti debbano, per quanto possibili, essere diversificati per quanto concerne il paese del prestito; (b) vedere e comprare titoli che la Banca ha emesso o garantito o nei quali abbia investito, sempre fatto salvo che abbia ottenuto l'approvazione delle autorita' competenti del paese in cui tali titoli dovranno essere venduti o comprati; (c) garantire titoli in cui abbia investito, per facilitarne la vendita; (d) sottoscrivere, o partecipare alla sottoscrizione di, titoli emessi da qualsiasi impresa o ente per scopi che siano compatibili con gli scopi e le funzioni della Banca; (e) investire o depositare fondi, che non siano necessari alle proprie operazioni, nei territori dei membri o di contributori sostanziali alle risorse della Banca, in tali obbligazioni o istituti di membri o di contributori sostanziali o loro connazionali, quali essa potra' stabilire, fatto salvo ove il Consiglio dei Direttori stabilisca altrimenti con un voto di non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri; (f) assistere i membri regionali in materie relative al collocamento all'estero di prestiti ufficiali; (g) ottenere prestiti da Governi, dalle loro suddivisioni politiche e agenzie, da organizzazioni internazionali, alle condizioni e modalita' che potranno essere concordate tra la Banca ed il prestitore; (h) fornire assistenza tecnica che serva ai propri scopi e sia compatibile con le proprie funzioni, ed ogni qualvolta le spese sostenute nel fornire tali servizi non siano rimborsabili, addebitarle alle entrate della Banca; e (i) esercitare tali altri poteri ed adottare tali norme e regolamenti quali possano essere necessari o appropriati per la promozione dei propri scopi e delle proprie funzioni e che siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo.