(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
1. - La presente Convenzione e' aperta alla firma in occasione  della
seduta di chiusura della Conferenza diplomatica  per  l'adozione  dei
progetti di Convenzioni dell'Unidroit sul  factoring  e  sul  leasing
finanziario internazionali e rimarra' aperta alla firma di tutti  gli
Stati fino al 31 dicembre 1990 ad Ottawa. 
2. - La presente Convenzione e' oggetto di ratifica,  accettazione  o
approvazione da parte degli Stati firmatari. 
3. - La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di  tutti  gli
Stati che non l'abbiano sottoscritta a partire dalla data dalla quale
sara' aperta alla firma. 
4. - La ratifica,  l'accettazione,  l'approvazione  o  l'adesione  si
effettuano mediante  deposito  di  un  formale  strumento  presso  il
depositario.