(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
1. - Se uno Stato contraente ha due o piu' unita' territoriali, nelle
quali sono applicabili differenti  sistemi  normativi  nelle  materie
regolate dalla  presente  Convenzione,  esso  potra'  dichiarare,  in
occasione della sottoscrizione,  della  ratifica,  dell'accettazione,
dell'approvazione o dell'adesione, che la presente Convenzione verra'
applicata a tutte le sue unita' territoriali o solo ad una o piu'  di
esse e potra' in qualsiasi momento  sostituire  questa  dichiarazione
con una nuova dichiarazione. 
2. - Queste dichiarazioni devono essere notificate al  depositario  e
devono indicare espressamente le unita' territoriali  alle  quali  si
applica la Convenzione. 
3. - Se, in virtu' di una dichiarazione fatta in conformita'  con  il
presente articolo, questa Convenzione si applica ad una  o  piu',  ma
non a tutte le unita' territoriali di uno Stato contraente, e  se  la
sede di affari di una parte e' situata in questo Stato, tale sede  di
affari, ai fini della presente Convenzione, si considera  localizzata
in uno Stato  contraente,  soltanto  se  e'  situata  in  una  unita'
territoriale in cui opera e si applica la Convenzione. 
4. - Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del
paragrafo 1, la Convenzione deve essere applicata in tutte le  unita'
territoriali di questo Stato.