(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
1. - Due o piu' Stati contraenti che, nelle  materie  regolate  dalla
presente  Convenzione,  applicano  norme   giuridiche   identiche   o
sostanzialmente coincidenti, possono dichiarare in ogni  momento  che
la Convenzione non si applica quando il fornitore, il  cessionario  e
il debitore hanno la loro  sede  di  affari  in  questi  Stati.  Tali
dichiarazioni  possono  essere  fatte   congiuntamente   o   mediante
dichiarazioni unilaterali e reciproche. 
2. - Ogni Stato contraente che, nelle materie regolate dalla presente
Convenzione, applica norme  giuridiche  identiche  o  sostanzialmente
coincidenti con quelle di uno o piu' Stati non contraenti,  puo',  in
ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applica  allorche'
il fornitore, il cessionario e il debitore  hanno  le  loro  sedi  di
affari in tali Stati. 
3. - Se uno Stato al quale si riferisce una  dichiarazione  fatta  in
virtu'  del  paragrafo  precedente  successivamente   diviene   Stato
contraente, la menzionata dichiarazione avra', a partire  dalla  data
nella quale la presente Convenzione entrera' in vigore in tale Stato,
l'effetto di una dichiarazione resa in  virtu'  del  paragrafo  1,  a
condizione  che  il  nuovo  Stato  contraente  si   associ   a   tale
dichiarazione o faccia una dichiarazione unilaterale e reciproca.