Articolo 17 1. - Due o piu' Stati contraenti che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applicano norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti, possono dichiarare in ogni momento che la Convenzione non si applica quando il fornitore, il cessionario e il debitore hanno la loro sede di affari in questi Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o mediante dichiarazioni unilaterali e reciproche. 2. - Ogni Stato contraente che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti con quelle di uno o piu' Stati non contraenti, puo', in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applica allorche' il fornitore, il cessionario e il debitore hanno le loro sedi di affari in tali Stati. 3. - Se uno Stato al quale si riferisce una dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente successivamente diviene Stato contraente, la menzionata dichiarazione avra', a partire dalla data nella quale la presente Convenzione entrera' in vigore in tale Stato, l'effetto di una dichiarazione resa in virtu' del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente si associ a tale dichiarazione o faccia una dichiarazione unilaterale e reciproca.