(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
Uno Stato contraente puo' in ogni momento dichiarare conformemente al
paragrafo 2 dell'articolo 6, che  una  cessione,  fatta  in  base  al
paragrafo 1  dell'articolo  6,  non  ha  effetto  nei  confronti  del
debitore che, al momento della conclusione del contratto  di  vendita
di merci, abbia la propria sede di affari in questo Stato.