Articolo 18 Uno Stato contraente puo' in ogni momento dichiarare conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 6, che una cessione, fatta in base al paragrafo 1 dell'articolo 6, non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci, abbia la propria sede di affari in questo Stato.