(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
1. - Le dichiarazioni rese in virtu' della  presente  Convenzione  al
momento della sottoscrizione sono soggette a  conferma  in  occasione
della ratifica, accettazione o approvazione. 
2. - Le dichiarazioni e le  conferme  di  tali  dichiarazioni  devono
essere  rese  per  iscritto  ed  essere  formalmente  notificate   al
depositario. 
3. - Le dichiarazioni producono  i  loro  effetti  contemporaneamente
all'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti  degli
Stati interessati alla loro applicazione. Tuttavia le  dichiarazioni,
di cui il depositario riceve formale notifica dopo  tale  entrata  in
vigore, producono effetto dal primo giorno  del  mese  successivo  al
sesto mese dalla data di  ricezione  da  parte  del  depositario.  Le
dichiarazioni unilaterali e reciproche, rese in virtu'  dell'articolo
17, producono effetto dal primo giorno del mese successivo  al  sesto
mese dalla data di ricezione dell'ultima dichiarazione da  parte  del
depositario. 
4. - Ogni Stato che fa una dichiarazione  in  virtu'  della  presente
Convenzione puo' in  qualsiasi  momento  revocarla  mediante  formale
notifica  per  iscritto  indirizzata  al  depositario.  Tale   revoca
produrra' effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto  mese
dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario. 
5. - La revoca di una dichiarazione resa in virtu'  dell'articolo  17
rende inefficace, nei confronti dello Stato che l'ha resa, dalla data
in cui la revoca produce  effetto,  ogni  dichiarazione  congiunta  o
unilaterale e reciproca resa da un'altro  Stato  ai  sensi  di  detto
articolo.