(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
  La presente Convenzione si  applica  quando  i  crediti  ceduti  in
virtu' di un contratto di  factoring  derivano  da  un  contratto  di
vendita di merci concluso dopo l'entrata in vigore della  Convenzione
negli Stati contraenti a cui si riferisce l'alinea a) del paragrafo 1
dell'articolo 2, o nello  Stato  o  negli  Stati  contraenti  di  cui
all'alinea b) del paragrafo 1 di detto articolo, a condizione che: 
  a) il contratto di factoring sia concluso dopo questa data; o che 
  b) le parti del contratto di factoring  abbiano  convenuto  che  la
Convenzione si applica.