(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
1. - La presente Convenzione e'  depositata  presso  il  Governo  del
Canada. 
2. - Il Governo del Canada: 
  a) informa tutti gli  Stati  che  hanno  sottoscritto  la  presente
Convenzione o che vi abbiano aderito e  il  Presidente  dell'Istituto
internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) su: 
  i) ogni nuova  sottoscrizione  e  ogni  deposito  di  strumenti  di
ratifica; accettazione, approvazione o adesione e sulla data  in  cui
tale sottoscrizione o tale deposito si sono verificati; 
  ii) ogni dichiarazione resa in virtu' degli articoli 16, 17 e 18; 
  iii) ogni revoca di dichiarazione resa in virtu'  del  paragrafo  4
dell'articolo 19; 
  iv) la data di entrata in vigore della presente Convenzione; 
  v) il  deposito  di  ogni  strumento  di  denuncia  della  presente
Convenzione, cosi' come  sulla  data  in  cui  tale  deposito  si  e'
verificato e sulla data a decorrere dalla quale la denuncia produce i
suoi effetti; 
  b)  trasmette  copie  conformi   e   certificate   della   presente
Convenzione a tutti gli Stati firmatari, a tutti  gli  Stati  che  vi
abbiano aderito e  al  Presidente  dell'Istituto  internazionale  per
l'unificazione del diritto privato (Unidroit). 
  Del che fanno  fede  i  sottoscritti  plenipotenziari,  debitamente
autorizzati dai rispettivi governi, che a tal fine hanno  firmato  la
presente Convenzione. 
  Fatta a Ottawa, il ventotto di maggio del  millenove-centottantotto
in un solo originale del quale le versioni inglese  e  francese  sono
ugualmente autentiche.