Articolo 23 1. - La presente Convenzione e' depositata presso il Governo del Canada. 2. - Il Governo del Canada: a) informa tutti gli Stati che hanno sottoscritto la presente Convenzione o che vi abbiano aderito e il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) su: i) ogni nuova sottoscrizione e ogni deposito di strumenti di ratifica; accettazione, approvazione o adesione e sulla data in cui tale sottoscrizione o tale deposito si sono verificati; ii) ogni dichiarazione resa in virtu' degli articoli 16, 17 e 18; iii) ogni revoca di dichiarazione resa in virtu' del paragrafo 4 dell'articolo 19; iv) la data di entrata in vigore della presente Convenzione; v) il deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, cosi' come sulla data in cui tale deposito si e' verificato e sulla data a decorrere dalla quale la denuncia produce i suoi effetti; b) trasmette copie conformi e certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati che vi abbiano aderito e al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit). Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Ottawa, il ventotto di maggio del millenove-centottantotto in un solo originale del quale le versioni inglese e francese sono ugualmente autentiche.