(Allegato B)
                             ALLEGATO B 
 
                             CAPITOLO I 
 
Condizioni di ammissione degli animali nei centri riconosciuti di 
raccolta dello sperma 
1. Tutti i verri ammessi ammessi  in  un  centro  di  raccolta  dello
sperma devono: 
a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno 30 
   giorni in istallazioni che sono specialmente riconosciute a questo 
   fine dalle competenti autorita' dello Stato membro ed in cui si 
   trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato 
   sanitario; 
b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera  a),
da mandrie o da aziende: 
i) ufficialmente indenni da peste suina classica; 
ii) indenni da brucellosi; 
iii) nelle quali nessun animale vaccinato  contro  l'afta  epizootica
sia stato presente nei 12 mesi precedenti; 
vi)  nelle  quali  nessuna  manifestazione  clinica   sierologica   o
virologica della malattia d'Aujeszky sia stata osservata nei 12  mesi
precedenti; 
v) che non formino oggetto di  divieti  conformemente  alle  esigenze
della  direttiva  64/432/CEE  per  quanto  riguarda  la  peste  suina
africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen  e
l'afta epizootica. 
Gli animali non possono  essere  stati  presenti  precedentemente  in
altre mandrie di stato inferiore; 
c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla 
   lettera a) e durante i 30 giorni precedenti, con risultati 
   negativi, alle prove seguenti: 
i) reazione di fissazione del complemento secondo l'allegato C dellla
direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la brucellosi; 
ii) - nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione
o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali, 
  - nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di  globulina  I,
test ELISA per gli antigeni GI; 
iii) fino all'attuazione di una politica comunitaria  in  materia  di
lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la  ricerca  dell'afta
epizootica; 
iv) test ELISA o sieroneutralizzazione per  la  ricerca  della  peste
suina classica. 
L'autorita' competente puo' permettere che i controlli  di  cui  alla
lettera c) siano  effettuati  nel  luogo  di  isolamento,  purche'  i
risultati  siano  conosciuti  prima  dell'inizio   del   periodo   di
isolamento di 30 giorni previsto alla lettera d); 
d) essere stati sottoposti durante gli ultimi quindici giorni del 
   periodo di isolamento di almeno 30 giorni di cui alla lettera a), 
   con risultati negativi, alle prove seguenti: 
i) sieroagglutinazione secondo la  procedura  dell'allegato  C  della
direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a  30  unita'
internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di  fissazione
del complemento con un risultato inferiore a 20 unita' CEE per ml (20
unita' ICFT); 
ii) - nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione
o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali, 
  - nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di  globulina  I,
test ELISA per gli antigeni GI; 
iii) fino all'attuazione di una politica comunitaria  in  materia  di
lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la  ricerca  dell'afta
epizootica; 
iv)  test  microscopico  di  agglutinazione  per  la  ricerca   della
leptospirosi (siero-virus pomona, grippotyphosa,  tarassovi,  hardjo,
bratislava  e  ballum)  o  aver  subito  un  trattamento  contro   la
leptospirosi comportante 2 iniezioni di streptomicina a 14 giorni  di
intervallo (25 mg/kg di peso vivo). 
Fatte salve le disposizioni applicabili in  caso  di  apparizione  di
casi di afta epizootica e di peste suina, se qualcuna delle prove  di
cui sopra risulta  positiva,  l'animale  deve  essere  immediatamente
allontanato dai locali di isolamento.  Nel  caso  dell'isolamento  in
gruppo, la competente  autorita'  prende  le  misure  necessarie  per
permettere che gli  animali  restanti  siano  ammessi  al  centro  di
raccolta conformemente al presente allegato. 
2. Tutte le prove devono  essere  effettuate  presso  un  laboratorio
riconosciuto dallo Stato membro. 
3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto
con  l'esplicito  permesso  del  veterinario  del  centro.  Tutti   i
movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati. 
4. Tutti gli animali ammessi nel  centro  di  raccolta  dello  sperma
devono essere  esenti  da  sintomi  clinici  di  malattia  il  giorno
dell'ammissione e, fatto salvo il punto 5, devono  provenire  da  una
stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che  al  giorno
della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti: 
a) essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella 
   quale per almeno 30 giorni non si siano manifestati casi di afta 
   epizootica o di peste suina; 
b) essere indenne, da almeno 3 mesi, da afta epizootica e brucellosi; 
c) essere indenne, da almeno 30  giorni,  dalla  malattia  d'Aujeszky
nonche' da qualsiasi  malattia  dei  suini  soggetta  ad  obbligo  di
denunzia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE. 
5. A condizione che le esigenze del punto 4  risultino  rispettate  e
che durante i precedenti 12 mesi siano stati effettuati gli esami  di
routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere  trasferiti
da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma  ad  un  altro  di
livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle
prove, a condizione  che  il  trasferimento  sia  diretto.  L'animale
interessato non deve  venire  a  contatto  diretto  o  indiretto  con
animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e  il  mezzo  di
trasporto deve essere stato disinfettato prima dell'uso. Se i  centri
di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano  in  Stati
membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE. 
 
                             CAPITOLO II 
 
Esami di routine da applicare a tutti i verri di un centro 
riconosciuto di raccolta dello sperma 
1. Tutti i verri in un centro riconosciuto di raccolta  dello  sperma
devono essere sottoposti, con esito negativo, al momento di  lasciare
il centro, alle seguenti prove: 
i) - nel caso di suini non vaccinati, prova di  sieroneutralizzazione
o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali, 
  - nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di  globulina  I,
test ELISA per gli antigeni GI; 
ii) nell'attesa dell'attuazione di una politica comunitaria di  lotta
contro l'afta  epizootica,  test  ELISA  per  la  ricerca  di  questa
malattia; 
iii)  prova  di  fissazione  del  complemento,   effettuato   secondo
l'allegato C della  direttiva  64/432/CEE,  per  quanto  concerne  la
brucellosi; 
iv) test ELISA o sieroneutralizzazione per  la  ricerca  della  peste
suina classica. 
  Inoltre tutti i verri presenti per di piu' di 12 mesi nel centro di
raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui  ai  punti  i)  e
iii) al piu' tardi 18 mesi dopo la loro ammissione. 
2. Tutte le prove devono  essere  effettuate  presso  un  laboratorio
riconosciuto dallo Stato membro. 
3. Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di apparizione  di
casi di afta epizootica e di peste suina, se qualcuna delle prove  di
cui al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato  e  il
suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non  puo'
essere ammesso agli scambi intracomunitari. 
Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro  dalla  data
della prova positiva e' immagazzinato separatamente e non puo' essere
ammesso  agli  scambi   intracomunitari   sinche'   non   sia   stato
ripristinato lo stato sanitario del centro.