ALLEGATO B CAPITOLO I Condizioni di ammissione degli animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma 1. Tutti i verri ammessi ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono: a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno 30 giorni in istallazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorita' dello Stato membro ed in cui si trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato sanitario; b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera a), da mandrie o da aziende: i) ufficialmente indenni da peste suina classica; ii) indenni da brucellosi; iii) nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei 12 mesi precedenti; vi) nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia d'Aujeszky sia stata osservata nei 12 mesi precedenti; v) che non formino oggetto di divieti conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica. Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore; c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i 30 giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti: i) reazione di fissazione del complemento secondo l'allegato C dellla direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la brucellosi; ii) - nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali, - nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI; iii) fino all'attuazione di una politica comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca dell'afta epizootica; iv) test ELISA o sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica. L'autorita' competente puo' permettere che i controlli di cui alla lettera c) siano effettuati nel luogo di isolamento, purche' i risultati siano conosciuti prima dell'inizio del periodo di isolamento di 30 giorni previsto alla lettera d); d) essere stati sottoposti durante gli ultimi quindici giorni del periodo di isolamento di almeno 30 giorni di cui alla lettera a), con risultati negativi, alle prove seguenti: i) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unita' CEE per ml (20 unita' ICFT); ii) - nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali, - nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI; iii) fino all'attuazione di una politica comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca dell'afta epizootica; iv) test microscopico di agglutinazione per la ricerca della leptospirosi (siero-virus pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava e ballum) o aver subito un trattamento contro la leptospirosi comportante 2 iniezioni di streptomicina a 14 giorni di intervallo (25 mg/kg di peso vivo). Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di apparizione di casi di afta epizootica e di peste suina, se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, la competente autorita' prende le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato. 2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. 3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati. 4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatto salvo il punto 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti: a) essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica o di peste suina; b) essere indenne, da almeno 3 mesi, da afta epizootica e brucellosi; c) essere indenne, da almeno 30 giorni, dalla malattia d'Aujeszky nonche' da qualsiasi malattia dei suini soggetta ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE. 5. A condizione che le esigenze del punto 4 risultino rispettate e che durante i precedenti 12 mesi siano stati effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto. L'animale interessato non deve venire a contatto diretto o indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e il mezzo di trasporto deve essere stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in Stati membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE. CAPITOLO II Esami di routine da applicare a tutti i verri di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma 1. Tutti i verri in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti, con esito negativo, al momento di lasciare il centro, alle seguenti prove: i) - nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali, - nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI; ii) nell'attesa dell'attuazione di una politica comunitaria di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca di questa malattia; iii) prova di fissazione del complemento, effettuato secondo l'allegato C della direttiva 64/432/CEE, per quanto concerne la brucellosi; iv) test ELISA o sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica. Inoltre tutti i verri presenti per di piu' di 12 mesi nel centro di raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui ai punti i) e iii) al piu' tardi 18 mesi dopo la loro ammissione. 2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. 3. Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di apparizione di casi di afta epizootica e di peste suina, se qualcuna delle prove di cui al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non puo' essere ammesso agli scambi intracomunitari. Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva e' immagazzinato separatamente e non puo' essere ammesso agli scambi intracomunitari sinche' non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.