(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
                                Voti 
1. I Membri esportatori tengono  insieme  1  000  voti  ed  i  membri
importatori detengono insieme 1 000 voti; tali  voti  sono  ripartiti
nell'ambito di ciascuna categoria di Membri, vale a dire  quella  dei
Membri esportatori  e  quella  dei  Membri  importatori,  secondo  le
disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Per ciascun anno del cacao, i voti  dei  Membri  esportatori  sono
ripartiti come segue: ciascun Membro esportatore detiene cinque  voti
di  base.  I  rimanenti  voti  sono  ripartiti  tra  tutti  i  Membri
esportatori in proporzione al volume medio delle loro esportazioni di
cacao nei tre anni del cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione
ha pubblicato dati  nell'ultimo  numero  del  Bollettino  trimestrale
delle statistiche del cacao. 
3. Per ciascun anno del cacao, i voti  dei  Membri  importatori  sono
ripartiti come segue: 100 voti  sono  ripartiti  in  maniera  uguale,
secondo il numero intero di voti piu' ravvicinato per ogni Membro.  I
rimanenti voti sono suddivisi in base alla percentuale rappresentata,
nei tre anni  del  cacao  precedenti  per  i  quali  l'Organizzazione
dispone di cifre definitive, dalla media delle  importazioni  annuali
di ogni Membro importatore nel totale delle  medie  dell'insieme  dei
Membri importatori. A tal fine,  le  importazioni  saranno  calcolate
aggiungendo alle importazioni nette di cacao in fave le  importazioni
lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite nell'equivalente  in
fave secondo i coefficienti specificati all'articolo 37. 
34. Se per una qualunque ragione si presentino  difficolta'  relative
alla determinazione o all'aggiornamento dei dati statistici  di  base
per il calcolo dei voti secondo le norme dei  paragrafi  2  e  3  del
presente articolo, il Consiglio puo', con un voto speciale,  decidere
di adottare una diversa base statistica per il calcolo dei voti. 
5. Nessun Membro puo' detenere piu' di 400 voti. I voti in  eccedenza
a questo numero, risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2,3  e  4
del presente articolo sono ridistribuiti tra gli altri Membri secondo
il disposto di detti paragrafi. 
6. Se la composizione dell'Organizzazione  e'  modificata,  o  se  il
diritto di voto di un Membro e' sospeso o ristabilito in applicazione
di una norma del presente Accordo, il Consiglio procede ad una  nuove
ripartizione dei voti secondo il presente articolo. 
7. Non vi puo' essere frazionamento dei voti.