Articolo 10 Voti 1. I Membri esportatori tengono insieme 1 000 voti ed i membri importatori detengono insieme 1 000 voti; tali voti sono ripartiti nell'ambito di ciascuna categoria di Membri, vale a dire quella dei Membri esportatori e quella dei Membri importatori, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri esportatori sono ripartiti come segue: ciascun Membro esportatore detiene cinque voti di base. I rimanenti voti sono ripartiti tra tutti i Membri esportatori in proporzione al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre anni del cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione ha pubblicato dati nell'ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao. 3. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono ripartiti in maniera uguale, secondo il numero intero di voti piu' ravvicinato per ogni Membro. I rimanenti voti sono suddivisi in base alla percentuale rappresentata, nei tre anni del cacao precedenti per i quali l'Organizzazione dispone di cifre definitive, dalla media delle importazioni annuali di ogni Membro importatore nel totale delle medie dell'insieme dei Membri importatori. A tal fine, le importazioni saranno calcolate aggiungendo alle importazioni nette di cacao in fave le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite nell'equivalente in fave secondo i coefficienti specificati all'articolo 37. 34. Se per una qualunque ragione si presentino difficolta' relative alla determinazione o all'aggiornamento dei dati statistici di base per il calcolo dei voti secondo le norme dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio puo', con un voto speciale, decidere di adottare una diversa base statistica per il calcolo dei voti. 5. Nessun Membro puo' detenere piu' di 400 voti. I voti in eccedenza a questo numero, risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo sono ridistribuiti tra gli altri Membri secondo il disposto di detti paragrafi. 6. Se la composizione dell'Organizzazione e' modificata, o se il diritto di voto di un Membro e' sospeso o ristabilito in applicazione di una norma del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuove ripartizione dei voti secondo il presente articolo. 7. Non vi puo' essere frazionamento dei voti.