(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
                   Procedura di voto del Consiglio 
1. Ciascun Membro dispone, per il voto, nel numero  di  voti  in  suo
possesso e nessun Membro puo' dividere  i  suoi  voti.  Tuttavia,  un
Membro non e' tenuto ad esprimere, nei voti  che  e'  autorizzato  ad
utilizzare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, la stessa
preferenza di quella espressa nei suoi propri voti. 
2. Per mezzo  di  notifica  scritta  indirizzata  al  Presidente  del
Consiglio, ogni Membro esportatore puo' autorizzare ogni altro Membro
esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare  ogni  altro
Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad  esercitare
il suo diritto di voto in ogni  riunione  del  Consiglio.  In  questo
caso, non e' applicabile  la  limitazione  prevista  al  paragrafo  5
dell'articolo 10. 
3. Un Membro autorizzato da un altro Membro ad utilizzare i voti  che
tale altro Membro detiene in virtu' dell'articolo 10 utilizza  questi
voti in conformita' con le istruzioni ricevute da detto membro.