(Accordo - art. 15)
                             Articolo 15 
                 Composizione del Comitato esecutivo 
1. Il Comitato esecutivo si compone di dieci Membri esportatori e  di
dieci  Membri  importatori.  Se  tuttavia  il   numero   dei   Membri
esportatori o il numero dei Membri importatori dell'Organizzazione e'
inferiore a dieci, il Consiglio puo', pur mantenendo la  parita'  tra
le due categorie di Membri, decidere con un voto speciale  il  numero
totale dei membri del  Comitato  esecutivo.  I  Membri  del  Comitato
esecutivo sono eletti per ogni anno del cacao secondo l'articolo 16 e
sono rieleggibili. 
2. Ciascun Membro eletto e' rappresentato al Comitato esecutivo da un
rappresentante e se lo desidera da uno o piu' sostituti. Puo' inoltre
affiancare al  suo  rappresentante  ai  suoi  sostituti  uno  o  piu'
Consiglieri. 
3. Il Presidente e il Vice-presidente del Comitato  esecutivo  eletti
dal Consiglio per ogni anno del cacao sono entrambi  selezionati  sia
tra i rappresentanti dei Membri esportatori, sia tra i rappresentanti
dei Membri importatori. Le due categorie si alternano per  ogni  anno
del cacao. In caso di assenza provvisoria e permanente del Presidente
e del Vice-presidente, il Comitato  esecutivo  puo'  eleggere  tra  i
rappresentanti dei Membri esportatori  o  tra  i  rappresentanti  dei
Membri importatori  a  seconda  dei  casi,  nuovi  titolari  di  tali
funzioni, a titolo provvisorio o permanente a seconda dei  casi.  Ne'
il Presidente, ne' alcun altro Membro dell'Ufficio che  presiede  una
riunione del Comitato esecutivo, possono partecipare alla  votazione.
Il sostituto puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  del  membro  che
rappresenta. 
4.   Il   Comitato   esecutivo   si   riunisce   presso    la    sede
dell'Organizzazione  salvo  se  decide  diversamente  con   un   voto
speciale. Se il Comitato esecutivo si riunisce in  un  luogo  diverso
dal luogo dell'Organizzazione, su invito di un Membro,  detto  Membro
si fa carico delle spese supplementari che ne risultano.