(Accordo - art. 17)
                             Articolo 17 
                  Competenza del Comitato esecutivo 
1. Il Comitato esecutivo e' responsabile  dinnanzi  al  Consiglio  ed
esercita le sue funzioni sotto la direzione generale del Consiglio. 
2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'andamento del  mercato
e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene opportune. 
3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare  una  qualunque
delle sue prerogative, il Consiglio puo' con un  voto  a  maggioranza
semplice ripartita o con un voto speciale a seconda che la  decisione
del Consiglio  in  materia  esiga  un  voto  a  maggioranza  semplice
ripartita o un voto speciale,  delegare  al  Comitato  esecutivo  una
qualunque delle sue prerogative ad eccezione delle seguenti: 
      a) Ridistribuzione dei voti secondo l'articolo 10; 
      b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione 
         dei contributi secondo l'articolo 24; 
      c) revisione della lista dei produttori di cacao fine ("fine" o 
         "flavour") secondo l'articolo 43; 
      d) dispensa da obblighi secondo l'articolo 44 e regolamento 
         delle controversie secondo l'articolo 47; 
      f) sospensione dei diritti secondo il paragrafo 3 dell'articolo 
         48; 
      g) determinazione delle condizioni di adesioni secondo 
         l'articolo 54; 
      h) esclusione di un Membro secondo l'articolo 59; 
      i) proroga o fine del presente Accordo secondo l'articolo 61; 
      j) raccomandazione di emendamenti ai Membri secondo l'articolo 
         62. 
4. Il Consiglio puo' in qualunque momento con un voto  a  maggioranza
semplice ripartita,  revocare  ogni  delega  di  poteri  al  Comitato
esecutivo.