Articolo 17 Competenza del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo e' responsabile dinnanzi al Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale del Consiglio. 2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'andamento del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene opportune. 3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare una qualunque delle sue prerogative, il Consiglio puo' con un voto a maggioranza semplice ripartita o con un voto speciale a seconda che la decisione del Consiglio in materia esiga un voto a maggioranza semplice ripartita o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo una qualunque delle sue prerogative ad eccezione delle seguenti: a) Ridistribuzione dei voti secondo l'articolo 10; b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi secondo l'articolo 24; c) revisione della lista dei produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") secondo l'articolo 43; d) dispensa da obblighi secondo l'articolo 44 e regolamento delle controversie secondo l'articolo 47; f) sospensione dei diritti secondo il paragrafo 3 dell'articolo 48; g) determinazione delle condizioni di adesioni secondo l'articolo 54; h) esclusione di un Membro secondo l'articolo 59; i) proroga o fine del presente Accordo secondo l'articolo 61; j) raccomandazione di emendamenti ai Membri secondo l'articolo 62. 4. Il Consiglio puo' in qualunque momento con un voto a maggioranza semplice ripartita, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.