(Accordo - art. 18)
                             Articolo 18 
        Procedure di voto e decisioni del Comitato esecutivo 
1.  Ciascun  membro  del  Comitato  esecutivo   e'   autorizzato   ad
utilizzare, per il voto, il numero di voti che gli e'  attribuito  ai
sensi dell'articolo 16 e nessun membro del  Comitato  esecutivo  puo'
suddividere i propri voti. 
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente  articolo
e mediante notifica scritta indirizzata  al  Presidente  ogni  Membro
esportatore o ogni Membro importatore che non e' membro del  Comitato
esecutivo e che non ha assegnato i suoi voti  ad  uno  qualunque  dei
Membri  eletti  secondo  il  paragrafo  2  dell'articolo   16,   puo'
autorizzare ogni altro Membro esportatore o  Membro  importatore  del
Comitato esecutivo a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i
suoi voti nel Comitato esecutivo. 
3. In qualunque anno del cacao, un Membro puo' ritirare ad un  Membro
del Comitato esecutivo per il quale ha votato secondo l'articolo  16,
i voti che gli ha assegnato, dopo averlo  consultato.  I  voti  cosi'
ritirati potranno essere assegnati ad un altro Membro  esportatore  o
importatore del Comitato esecutivo a seconda di come convenga, e  non
potranno essergli ritirati durante la rimanente parte  di  tale  anno
del cacao. Il Membro del Comitato esecutivo  al  quale  i  voti  sono
stati ritirati conserva tuttavia il suo seggio al Comitato  esecutivo
per la rimanente parte  di  detto  anno  del  cacao.  Ogni  decisione
adottata in applicazione delle norme del presente  paragrafo  diviene
effettiva dopo che il Presidente ne sia stato informato per iscritto. 
4. Per ogni decisione adottata dal Comitato esecutivo  e'  necessaria
la stessa maggioranza di quella richiesta per le  decisioni  adottate
dal Consiglio. 
5. Ogni Membro ha diritto  di  fare  appello  dinnanzi  al  Consiglio
riguardo ad ogni  decisione  del  Comitato  esecutivo.  Il  Consiglio
stabilisce nel suo  regolamento  interno  le  condizioni  per  questo
appello.