(Accordo - art. 19)
                             Articolo 19 
     Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo 
1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione  del
Consiglio e'  costituito  dalla  presenza  di  almeno  cinque  Membri
esportatori e dalla maggioranza dei Membri importatori sotto  riserva
che i Membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano almeno  i
due terzi  del  totale  dei  voti  dei  Membri  appartenenti  a  tale
categoria. 
2. Se il quorum previsto al paragrafo 1 del presente articolo non  e'
raggiunto nel giorno stabilito per  la  sessione  di  apertura  della
sessione, ne' l'indomani o durante il resto della sessione, il quorum
per  la  seduta  d'apertura  potra'  considerarsi  ottenuto   se   e'
costituito dalla presenza dei Membri esportatori ed  importatori  che
detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria. 
3. Il quorum richiesto  per  le  sedute  successive  alla  seduta  di
apertura di una sessione  in  conformita'  con  il  paragrafo  1  del
presente articolo e' quello prescritto al paragrafo  2  del  presente
articolo. 
4. Ogni Membro  rappresentato  in  conformita'  con  il  paragrafo  2
dell'articolo 11 e' considerato presente. 
5. Il quorum richiesto per ogni riunione del  Comitato  esecutivo  e'
stabilito  dal  Consiglio  nel  regolamento  interno   del   Comitato
esecutivo.