Articolo 19 Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo 1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio e' costituito dalla presenza di almeno cinque Membri esportatori e dalla maggioranza dei Membri importatori sotto riserva che i Membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei Membri appartenenti a tale categoria. 2. Se il quorum previsto al paragrafo 1 del presente articolo non e' raggiunto nel giorno stabilito per la sessione di apertura della sessione, ne' l'indomani o durante il resto della sessione, il quorum per la seduta d'apertura potra' considerarsi ottenuto se e' costituito dalla presenza dei Membri esportatori ed importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria. 3. Il quorum richiesto per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo e' quello prescritto al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ogni Membro rappresentato in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato presente. 5. Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo e' stabilito dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo.