(Accordo - art. 20)
                             Articolo 20 
                    Personale dell'organizzazione 
1. Il Consiglio dopo aver consultato il Comitato esecutivo, nomina il
Direttore esecutivo con voto speciale. Esso stabilisce le  condizioni
di ingaggio del Direttore esecutivo in considerazione di  quelle  dei
funzionari omologhi di analoghe organizzazioni inter-governative. 
2. Il Direttore esecutivo e' il funzionario  di  grado  piu'  elevato
dell'Organizzazione;  egli  e'  responsabile  dinnanzi  al  Consiglio
dell'amministrazione e del  funzionamento  del  presente  Accordo  in
conformita' con le decisioni del Consiglio. 
3. Il  personale  dell'Organizzazione  e'  responsabile  dinnanzi  al
Direttore esecutivo il quale da parte sua e' responsabile dinnanzi al
Consiglio. 
4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformita'  con  il
regolamento stabilito dal Consiglio. Nello stabilire tale regolamento
il  Consiglio  tiene  conto  dei  regolamenti  che  si  applicano  al
personale di analoghe organizzazioni intergovernative.  I  funzionari
sono per quanto possibile selezionati  tra  i  cittadini  dei  Membri
esportatori e dei Membri importatori. 
5. Ne' il Direttore esecutivo ne'  gli  altri  Membri  del  personale
devono avere interessi finanziari  nell'industria,nel  commercio  nel
trasporto o nella pubblicita' del cacao. 
6. Nell'adempimento dei loro compiti il  Direttore  esecutivo  e  gli
altri Membri del personale non sollecitano ne'  accettano  istruzioni
da alcun Membro  o  autorita'  esterna  all'Organizzazione.  Essi  si
astengono da ogni  atto  incompatibile  con  la  loro  situazione  di
funzionari     internazionali     responsabili     solo      dinnanzi
all'Organizzazione.  Ciascun  Membro  s'impegna   a   rispettare   il
carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del  Direttore
esecutivo  e  del  personale  e  a  non   tentare   di   influenzarli
nell'esercizio delle loro funzioni. 
7.  Il  direttore  esecutivo  o  gli  altri  membri   del   personale
dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa
al funzionamento o alla gestione del presente Accordo,  salvo  se  vi
siano autorizzati dal Consiglio o se il corretto esercizio delle loro
funzioni in virtu' del presente Accordo lo esiga.