(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
                   Poteri e funzioni del Consiglio 
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e compie  tutte  le  funzioni
necessarie all'applicazione delle disposizioni formali  del  presente
Accordo o vigila sul loro adempimento. 
2. Il Consiglio non e' abilitato a stipulare alcun  obbligo  che  non
rientri nella portata di applicazione del presente Accordo e non puo'
essere considerato come essendovi stato autorizzato  dai  Membri;  in
modo particolare, non ha facolta' di  prendere  denaro  in  prestito.
Nell'esercizio  della  sua  facolta'  di   stipulare   il   Consiglio
includera'  nei  suoi  contratti   le   condizioni   della   presente
disposizione e dell'articolo 23 affinche' le altre parti ai contratti
ne vengano a conoscenza; tuttavia,  se  queste  condizioni  non  sono
incluse, non per questo il contratto sara' inficiato  da  nullita'  e
non si riterra' che il Consiglio abbia abusato  dei  poteri  che  gli
sono conferiti. 
3. Il Consiglio adotta con  voto  speciale  i  regolamenti  necessari
all'applicazione  delle   disposizioni   del   presente   Accordo   e
compatibili  con  queste  ultime,  in  particolar  modo  il   proprio
regolamento interno  e  quello  dei  suoi  comitati,  il  regolamento
finanziario ed il regolamento del personale  dell'Organizzazione.  Il
Consiglio  puo'  prevedere  nel  proprio  regolamento   interno   una
procedura che gli consenta di adottare, senza riunirsi, decisioni  su
questioni particolari. 
4. Il Consiglio tiene i  registri  necessari  per  l'esercizio  delle
funzioni conferitegli dal presente Accordo ed ogni altro registro che
ritenga appropriato. 
5. Il Consiglio puo' istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per
aiutarlo ad adempiere alle sue funzioni.