(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
                       Sessioni del Consiglio 
1. In linea di massima il Consiglio  si  riunisce  semestralmente  in
sessione ordinaria, nell'anno di produzione del cacao. 
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora  decida
in tal modo, oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso: 
      a) sia da cinque Membri; 
      b) sia da un Membro o da piu' Membri che detengono almeno 200 
         voti 
      c) sia dal Comitato esecutivo; 
      d) sia dal Direttore esecutivo, ai sensi degli articoli 22 e 
         58. 
3. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni  di
calendario di anticipo, salvo in casi di urgenza. 
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, almeno
che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale.  Se,
su invito di un Membro, il Consiglio si riunisce altrove  che  presso
la sede dell'Organizzazione, tale membro si fara' carico delle  spese
supplementari che ne risultano.