Articolo 9 Sessioni del Consiglio 1. In linea di massima il Consiglio si riunisce semestralmente in sessione ordinaria, nell'anno di produzione del cacao. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora decida in tal modo, oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso: a) sia da cinque Membri; b) sia da un Membro o da piu' Membri che detengono almeno 200 voti c) sia dal Comitato esecutivo; d) sia dal Direttore esecutivo, ai sensi degli articoli 22 e 58. 3. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni di calendario di anticipo, salvo in casi di urgenza. 4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, almeno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se, su invito di un Membro, il Consiglio si riunisce altrove che presso la sede dell'Organizzazione, tale membro si fara' carico delle spese supplementari che ne risultano.