(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                 Significato del termine "passaggio" 
   1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale
allo scopo di: 
   a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne ne' fare scalo 
      in una rada o installazione portuale situata al di fuori  delle
acque interne; 
   b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo 
      in una rada o installazione portuale. 
   2. Il passaggio  deve  essere  continuo  e  rapido.  Il  passaggio
consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma  soltanto  se  questi
costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da
forza  maggiore  o  da  condizioni  di   difficolta',   oppure   sono
finalizzati a prestare soccorso  a  persone,  navi  o  aeromobili  in
pericolo o in difficolta'.