(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
        Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo" 
   1. Il passaggio e' inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio
alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale
passaggio  deve   essere   eseguito   conformemente   alla   presente
Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale. 
   2.  Il  passaggio   di   una   nave   straniera   e'   considerato
pregiudizievole per la pace, il buon  ordine  e  la  sicurezza  dello
Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave e' impegnata in una
qualsiasi delle seguenti attivita': 
   a) minaccia o impiego della forza contro la sovranita', 
      l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica dello Stato 
      costiero,  o  contro  qualsiasi  altro  principio  del  diritto
internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite; 
   b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo; 
   c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della 
      difesa o della sicurezza dello Stato costiero; 
   d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la 
      sicurezza dello Stato costiero; 
   e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili; 
   f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature 
      militari; 
   g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in 
      violazione delle leggi e  dei  regolamenti  doganali,  fiscali,
sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero; 
   h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente 
      Convenzione; 
   i) attivita' di pesca; 
   j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi; 
   k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con 
      qualsiasi  altra  attrezzatura  o  installazione  dello   Stato
costiero; 
   l) ogni altra attivita' che non sia in rapporto diretto con il 
      passaggio.