Articolo 21 Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo 1. Lo Stato costiero puo' emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo; b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni; c) protezione di cavi e condotte; d) conservazione delle risorse biologiche del mare; e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca; f) preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento; g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici; h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate. 3. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.