(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
Leggi e  regolamenti  dello  Stato  costiero  relativi  al  passaggio
                             inoffensivo 
   1.  Lo  Stato  costiero  puo'   emanare   leggi   e   regolamenti,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre
norme  del  diritto  internazionale,   relativamente   al   passaggio
inoffensivo attraverso il proprio  mare  territoriale,  in  merito  a
tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie: 
   a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico 
      marittimo; 
   b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla 
      navigazione e di altre attrezzature e installazioni; 
   c) protezione di cavi e condotte; 
   d) conservazione delle risorse biologiche del mare; 
   e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti 
      dello Stato costiero relativi alla pesca; 
   f) preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, 
      riduzione e controllo del suo inquinamento; 
   g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici; 
   h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, 
      fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. 
   2.  Tali  leggi  e  regolamenti   non   debbono   interessare   la
progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento  di  navi
straniere a meno che non  diano  attuazione  a  regolamenti  o  norme
internazionali generalmente accettate. 
   3. Lo Stato costiero da'  opportuna  diffusione  a  tali  leggi  e
regolamenti. 
   4. Le navi  straniere  che  esercitano  il  diritto  di  passaggio
inoffensivo nel  mare  territoriale  si  attengono  a  tali  leggi  e
regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente  accettate
relative alla prevenzione degli abbordi in mare.