(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
Corridoi di traffico e schemi di separazione del  traffico  nel  mare
                            territoriale 
   1. Lo Stato costiero puo', quando la sicurezza  della  navigazione
lo richieda, esigere dalle navi straniere che esercitano  il  diritto
di passaggio inoffensivo  nel  suo  mare  territoriale,  di  usare  i
corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da esso
indicati o prescritti al fine  di  disciplinare  il  passaggio  delle
navi. 
   2. In particolare, alle navi cisterna,  alle  navi  a  propulsione
nucleare e alle navi adibite al trasporto  di  sostanze  o  materiali
nucleari o di altri materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e
nocive  puo'  essere  richiesto  di  limitare   il   loro   passaggio
esclusivamente a tali corridoi di traffico. 
   3. Nell'indicare i corridoi di  traffico  e  nel  prescrivere  gli
schemi di separazione del traffico ai sensi del presente articolo, lo
Stato costiero tiene conto: 
   a) delle raccomandazioni dell'organizzazione internazionale 
      competente; 
   b) di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione 
      internazionale; 
   c) delle caratteristiche particolari di certe navi e canali; 
   d) dell'intensita' del traffico. 
   4. Lo Stato costiero indica chiaramente tali corridoi di  traffico
e schemi di separazione del traffico su carte nautiche alle quali da'
opportuna diffusione.