(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto  di
materiali nucleari o  altre  sostanze  intrinsecamente  pericolose  o
                               nocive. 
   Le navi straniere a propulsione nucleare  e  le  navi  adibite  al
trasporto di materiali nucleari o di altre  sostanze  intrinsecamente
pericolose  o  nocive,  nell'esercitare  il  diritto   di   passaggio
inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a  bordo  i
documenti prescritti e osservare le specifiche  misure  di  sicurezza
previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali.