(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                    Obblighi dello Stato costiero 
   1. Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio  inoffensivo
delle navi straniere attraverso il mare territoriale, salvo nei  casi
previsti    dalla    presente    Convenzione.     In     particolare,
nell'applicazione della presente Convenzione o di ogni altra legge  o
regolamento adottati conformemente a  essa,  lo  Stato  costiero  non
deve: 
   a) imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l'effetto 
      pratico  di  impedire  o  limitare  il  diritto  di   passaggio
inoffensivo; 
   oppure 
   b) esercitare discriminazioni di diritto o di fatto contro navi di 
      qualunque Stato o contro navi adibite al trasporto di materiali 
      diretti o provenienti da un qualunque  Stato  o  per  conto  di
esso. 
   2. Lo Stato costiero deve segnalare con adeguata pubblicita'  ogni
pericolo per la navigazione esistente nel suo mare territoriale,  del
quale sia a conoscenza.