(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
             Diritti di protezione dello Stato costiero 
   1. Lo Stato  costiero  puo'  adottare  le  misure  necessarie  per
impedire nel  suo  mare  territoriale  ogni  passaggio  che  non  sia
inoffensivo. 
   2. Nel caso di navi dirette verso le acque interne  o  allo  scalo
presso  installazioni  portuali  situate  al  di  fuori  delle  acque
interne, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le  misure
necessarie per prevenire ogni violazione delle condizioni alle  quali
e' subordinata l'ammissione di tali navi nelle acque interne o a tali
scali. 
   3. Lo Stato costiero puo', senza stabilire una discriminazione  di
diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere  temporaneamente
il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo
mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile  per  la
protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con
armi. Tale sospensione ha effetto solo dopo essere stata  debitamente
pubblicizzata.