(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                Tasse imponibili alle navi straniere 
   1. Nessuna tassa puo' essere imposta alle navi  straniere  per  il
solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale. 
   2. Le tasse possono essere imposte a una nave straniera che  passi
attraverso il mare territoriale,  a  solo  titolo  di  pagamento  per
specifici servizi resi alla nave  stessa.  Tali  tasse  sono  imposte
senza discriminazione.