(Convenzione - art. 25)
     Articolo 25 
1 Entro il termine di un anno  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore
   della  presente  Convenzione  quadro  per  una  Parte  Contraente,
   quest'ultima  trasmette  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
   d'Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e  di
   altro tipo  che  avra'  adottato  per  dare  effetto  ai  principi
   enunciati nella presente Convenzione quadro. 
2 In seguito, ciascuna Parte  trasmettera'  al  Segretario  Generale,
   periodicamente ed ogni  qualvolta  il  Comitato  dei  Ministri  ne
   faccia domanda, ogni altra informazione attinente all'informazione
   della presente Convenzione quadro. 
3 Il Segretario Generale trasmette  al  Comitato  dei  Ministri  ogni
   informazione  comunicata  in  conformita'  alle  disposizioni  del
   presente articolo.