(Convenzione - art. 26)
     Articolo 26 
1 Nel valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle Parti per  dare
   effetto ai principi enunciati nella presente  Convenzione  quadro,
   il Comitato dei Ministri sara' assistito da un Comitato consultivo
   i cui membri possiedono  una  competenza  riconosciuta  nel  campo
   della protezione delle minoranze nazionali. 
2 La  composizione  di  detto  comitato  consultivo  nonche'  le  sue
   procedure sono stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine  di
   un  anno  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della   presente
   Convenzione quadro.