Articolo 26 1 Nel valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle Parti per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, il Comitato dei Ministri sara' assistito da un Comitato consultivo i cui membri possiedono una competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali. 2 La composizione di detto comitato consultivo nonche' le sue procedure sono stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro.