(Convenzione - art. 11)
                ARTICOLO 11. PRIORITA' ALLA SICUREZZA 
    1. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate
per assicurare che siano disponibili,  ai  fini  della  sicurezza  di
ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta  la
durata della sua vita. 
    2. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate
per assicurare che un numero sufficiente di personale qualificato con
adeguata formazione, addestramento ed aggiornamento  sia  disponibile
per tutte le attivita' connesse alla sicurezza in tutti, o per tutti,
gli impianti nucleari, per l'intera durata della loro vita.