(Convenzione - art. 12)
                     ARTICOLO 12. FATTORI UMANI 
    Ciascuna Parte Contraente intraprendera'  le  azioni  appropriate
per assicurare che le capacita' ed i limiti dei  comportamenti  umani
siano presi in  considerazione  per  l'intera  vita  di  un  impianto
nucleare.