(Convenzione - art. 13)
                  ARTICOLO 13. GARANZIA DI QUALITA' 
    Ciascuna Parte Contraente intraprendera'  le  azioni  appropriate
per assicurare che siano definiti ed attuati i programmi di  garanzia
della qualita', nell'ottica  di  fornire  garanzia  che  le  esigenze
specifiche per tutte le attivita' rilevanti ai fini  della  sicurezza
nucleare siano rispettate  per  l'intera  attivita'  di  un  impianto
nucleare.