ARTICOLO 13. GARANZIA DI QUALITA' Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che siano definiti ed attuati i programmi di garanzia della qualita', nell'ottica di fornire garanzia che le esigenze specifiche per tutte le attivita' rilevanti ai fini della sicurezza nucleare siano rispettate per l'intera attivita' di un impianto nucleare.