(Convenzione - art. 14)
         ARTICOLO 14. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA SICUREZZA 
    Ciascuna Parte Contraente intraprendera'  le  azioni  appropriate
per assicurare che vengano effettuate: 
    i) valutazioni globali e sistematiche della sicurezza prima della
costruzione e dell'avviamento di un impianto nucleare e per tutta  la
durata della sua vita. Tali valutazioni,  ben  documentate,  dovranno
essere successivamente aggiornate alla luce dell'esperienza operativa
e delle piu' recenti  informazioni  rilevanti  per  la  sicurezza,  e
riesaminare dall'organismo di regolamentazione; 
    ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni,
intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto
nucleare continuino ad essere conformi  alla  sua  progettazione,  ai
requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed  ai  limiti  ed  alle
condizioni di esercizio.