ARTICOLO 14. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA SICUREZZA Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate: i) valutazioni globali e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni, ben documentate, dovranno essere successivamente aggiornate alla luce dell'esperienza operativa e delle piu' recenti informazioni rilevanti per la sicurezza, e riesaminare dall'organismo di regolamentazione; ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni, intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio.