(Convenzione-art. 14)
Art. 14 
Le persone  residenti  abitualmente  in  uno  Stato  contraente,  che
desiderano adottare un minore con  residenza  abituale  in  un  altro
Stato contraente, debbono  rivolgersi  all'Autorita'  Centrale  dello
Stato in cui esse risiedono abitualmente.