Art. 15 1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identita', capacita legale ed idoneita all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonche' sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere. 2. Essa trasmette la relazione all'Autorita' Centrale dello Stato d'origine.