(Convenzione-art. 16)
Art. 16 
1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorita' Centrale  dello
Stato d'origine: 
a - redige una relazione contenente  informazioni  circa  l'identita'
del minore, la sua adottabilita', il suo  ambiente  sociale,  la  sua
evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi  sanitaria  del  minore
stesso e  della  sua  famiglia,  non  che  circa  le  sue  necessita'
particolari; 
b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore,  la
sua origine etnica, religiosa e culturale; 
c - si assicura che i consensi previsti dall'Art. 4 sono stati 
ottenuti; e 
d - constata, basandosi particolarmente sulle  relazioni  concernenti
il  minore  ed  i  futuri  genitori   adottivi,   che   l'affidamento
prefigurato e nel superiore interesse del minore. 
2. Trasmette all'Autorita' Centrale dello  Stato  di  accoglienza  la
relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti  e  le  ragioni
della  sua  decisione  sull'affidamento,  curando  di  non   rivelare
l'identita' della madre e del padre se, nello Stato  d'origine,  tale
identita' non debba essere resa nota.