Art. 17 La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi puo' essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che: a - l' Autorita' Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi; b - l' Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorche' la legge di questo Stato o l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine lo richiedano; c - le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e d - sia stato determinato, in conformita' all'articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.