Art. 19 1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza puo' aver luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si sono verificate. 2. Le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinche' il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi. 3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorita' mittenti.