(Convenzione-art. 19)
Art. 19 
1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza  puo'  aver
luogo  solo  se  le  condizioni  fissate  dall'articolo  17  si  sono
verificate. 
2. Le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinche'
il  trasferimento  avvenga  in  assoluta  sicurezza,  in   condizioni
appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei
futuri genitori adottivi. 
3. Se il trasferimento non  ha  luogo,  le  relazioni  indicate  agli
articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorita' mittenti.