(Convenzione-art. 21)
Art. 21 
1.  Allorche'  l'adozione  deve   aver   luogo   successivamente   al
trasferimento del minore  nello  Stato  di  accoglienza,  l'Autorita'
Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella
famiglia che  lo  ha  accolto  non  e'  piu'  conforme  al  superiore
interesse di lui, prende le misure  necessarie  alla  protezione  del
minore, particolarmente al fine di: 
a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo  ed
averne provvisoriamente cura; 
b - di concerto  con  l'Autorita'  Centrale  dello  Stato  d'origine,
assicurare senza ritardo un  nuovo  affidamento  per  l'adozione  del
minore o, in  difetto,  una  presa  a  carico  alternativa  durevole;
l'adozione non puo' aver luogo se l'Autorita'  Centrale  dello  Stato
d'origine non e stata debitamente informata circa  i  nuovi  genitori
adottivi; 
c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il  suo
interesse lo richiede. 
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua eta' e della sua
maturita', sara' consultato e, se del caso,  sara'  ottenuto  il  suo
consenso  sulle  misure  da  prendere  in  conformita'  al   presente
articolo.