Art. 21 1. Allorche' l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorita' Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non e' piu' conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di: a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura; b - di concerto con l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole; l'adozione non puo' aver luogo se l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine non e stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi; c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede. 2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua eta' e della sua maturita', sara' consultato e, se del caso, sara' ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformita' al presente articolo.