Art. 22 1. Le funzioni conferite all'Autorita' Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorita' pubbliche o da organismi abilitati in conformita' alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato. 2. Qualunque Stato contraente puo' dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorita' Centrale in virtu' degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresi' in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorita' statali competenti, da organismi o persone che: a - soddisfino le condizioni di moralita', di competenza professionale, d'esperienza e di responsabilita' richieste dallo Stato medesimo; e b - siano, per integrita' morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale. 3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati. 4. Uno Stato contraente puo' dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorita' Centrali sono esercitate in conformita' al primo comma. 5. Anche se e' stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilita' dell'Autorita' Centrale o di altre autorita' o organismi, in conformita' al primo comma.