(Convenzione-art. 22)
Art. 22 
1. Le funzioni conferite all'Autorita' Centrale dal presente capitolo
possono essere esercitate  da  autorita'  pubbliche  o  da  organismi
abilitati in conformita' alle norme contenute nel capitolo III, nella
misura consentita dalle leggi del suo Stato. 
2. Qualunque Stato contraente puo' dichiarare  al  depositario  della
Convenzione che  le  funzioni  conferite  all'Autorita'  Centrale  in
virtu' degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresi' in
tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il  controllo
delle autorita' statali competenti, da organismi o persone che: 
a  -  soddisfino  le   condizioni   di   moralita',   di   competenza
professionale, d'esperienza e di responsabilita' richieste dallo 
Stato medesimo; e 
b  -  siano,  per  integrita'  morale  e  formazione  od  esperienza,
qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale. 
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al  comma  2,
comunica regolarmente  all'Ufficio  Permanente  della  Conferenza  de
l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi  degli
organismi e delle persone interessati. 
4.  Uno  Stato  contraente  puo'  dichiarare  al  depositario   della
Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo
territorio possono aver luogo solo  se  le  funzioni  conferite  alle
Autorita' Centrali sono esercitate in conformita' al primo comma. 
5. Anche se e' stata fatta la dichiarazione indicata al comma  2,  le
relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte
sotto la responsabilita' dell'Autorita' Centrale o di altre autorita'
o organismi, in conformita' al primo comma.