(Statuto-art. 35)
                             Articolo 35 
            Esercizio delle funzioni da parte dei giudici 
1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della  Corte
   e sono disponibili per esercitare le loro funzioni a  tempo  pieno
   non appena ha inizio il loro mandato. 
2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni
a tempo pieno dal momento in cui sono eletti. 
3. La Presidenza puo', in funzione del carico di lavoro  della  Corte
   ed in consultazione con gli altri giudici decidere  periodicamente
   in che misura questi ultimi sono  tenuti  ad  esercitare  le  loro
   funzioni a tempo pieno Le decisioni adottate a tale  riguardo  non
   pregiudicano le disposizioni dell'articolo 40. 
4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad
   esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono  stabilite  secondo
   l'articolo 49.