Articolo 35 Esercizio delle funzioni da parte dei giudici 1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e sono disponibili per esercitare le loro funzioni a tempo pieno non appena ha inizio il loro mandato. 2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno dal momento in cui sono eletti. 3. La Presidenza puo', in funzione del carico di lavoro della Corte ed in consultazione con gli altri giudici decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 40. 4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono stabilite secondo l'articolo 49.