Articolo 36 Qualificazioni candidatura ed elezione dei giudici 1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2, la Corte si compone, di 18 giudici 2. a) La Presidenza, agente in nome della Corte, puo' proporre di aumentare il numero dei giudici fissato al paragrafo 1, motivando debitamente la sua proposta. Questa e' comunicata senza indugio a tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria. b) Successivamente la proposta e' esaminata in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti, convocata conformemente all'articolo 112. Essa e' considerata adottata se e' approvata in questa riunione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parte. Essa entra in vigore alla data stabilita dall'Assemblea degli Stati parti. c) i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici e' stata adottata secondo il capoverso b), l'elezione dei giudici supplementari avviene alla successiva riunione dell'Assemblea degli Stati parti secondo i paragrafi 3 a 8 e l'articolo 37, paragrafo 2; ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici e' stata adottata ed e' divenuta effettiva secondo i capoversi b) e c) sotto- capoverso i), la Presidenza puo' proporre in qualsiasi momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo giustifichi di ridurre il numero dei giudici purche' tale numero non scenda al di sotto di quello stabilito al paragrafo 1. La proposta e' esaminata secondo la procedura stabilita ai capoversi a) e b). Se e' adottata il numero dei giudici diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei giudici in esercizio giunge a scadenza, fino a quando non venga raggiunto il numero richiesto, 3. a)I giudici sono selezionati fra persone che godono di' un'elevata considerazione morale, conosciute per la loro imparzialita' ed integrita' e che presentano tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l'esercizio delle massime cariche giudiziarie. b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve: i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, nonche' la necessaria esperienza di processo penale, sia in qualita' di giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni altra qualita' analoga; oppure ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti del diritto internazionale, come il diritto internazionale umanitario ed diritti dell'uomo, nonche' una vasta esperienza in una professione giuridica particolarmente significativa ai fini dell'attivita' giudiziaria della Corte; c) ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte. 4. a) i candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati da ogni Stato Parte al presente Statuto i) secondo la procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure ii) secondo la procedura di presentazione di candidature alla Corte Internazionale di Giustizia prevista nello Statuto di quest'ultima. Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione dettagliata che dimostra che il candidato presenta i requisiti previsti al paragrafo 3. b) Ciascuno Stato parte puo' presentare la candidatura di una persona per una determinata elezione. Tale persona non deve necessariamente averne la nazionalita' ma in ogni caso deve essere in possesso di quella di uno Stato Parte. c) L'Assemblea degli Stati parti puo' decidere di costituire, come opportuno, una commissione consultiva per l'esame delle candidature. La composizione ed il mandato di tale Commissione sono definite dall'Assemblea degli Stati parti. 5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati: La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso i); La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso ii). Ogni candidato in possesso delle competenze richieste per figurare sulle due liste puo' scegliere quella su cui presentarsi. Alla prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B. Le elezioni successive saranno organizzate in modo da mantenere una proporzione analoga fra i giudici qualificati eletti fra i candidati delle due liste. 6. a) I giudici sono eletti a scrutinio segreto in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti convocata a tal fine in forza dell'articolo 112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono eletti i 18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti. b) Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno di scrutinio si procedera' a scrutini ulteriori secondo la procedura stabilita al capoverso a) fino a quando i rimanenti seggi siano stati ricoperti. 7. la Corte non puo' annoverare piu' di un cittadino dello stesso Stato. A tale riguardo una persona che puo' essere considerata come cittadina di piu' di' uno Stato sara' considerata cittadino dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici. 8.a) Nella scelta dei giudici gli Stati parti tengono conto della necessita' di assicurare nella composizione della Corte: i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo; ii) un'equa rappresentanza geografica; iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne. b) Gli Stati Parti tengono altresi conto del bisogno di assicurare la presenza di giudici specializzati in talune questioni in modo particolare per le questioni relative alla violenza contro donne o bambini. 9. a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono eletti per un mandato di nove anni e, fatto salvo il capoverso c) e l'articolo 37, paragrafo 2, essi non, sono rieleggibili. b) Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di tre anni; un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio sono nominati per un mandato di sei anni gli altri giudici sono nominati per un mandato di nove anni. c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del sotto-paragrafo b) e' rieleggibile per un mandato completo. 10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice applicato alla Camera di primo grado o alla Camera d'Appello secondo l'articolo 39, che ha iniziato dinanzi a questa Sezione la trattazione di una causa di primo grado o d'appello rimane in funzione fino a quando la causa non e' risolta.