(Statuto-art. 36)
                             Articolo 36 
Qualificazioni candidatura ed elezione dei giudici 
1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2,  la  Corte  si
compone, di 18 giudici 
2. a) La Presidenza, agente in nome della  Corte,  puo'  proporre  di
   aumentare il numero dei giudici fissato al paragrafo 1,  motivando
   debitamente la sua proposta. Questa e' comunicata senza indugio  a
   tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria. 
b) Successivamente  la  proposta  e'  esaminata   in   una   riunione
   dell'Assemblea  degli   Stati   parti,   convocata   conformemente
   all'articolo 112. Essa e' considerata adottata se e' approvata  in
   questa  riunione  a  maggioranza   di   due   terzi   dei   membri
   dell'Assemblea degli Stati Parte. Essa entra in vigore  alla  data
   stabilita dall'Assemblea degli Stati parti. 
       c) i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici 
     e' stata adottata secondo il capoverso b), l'elezione dei 
     giudici supplementari avviene alla successiva riunione 
     dell'Assemblea degli Stati parti secondo i paragrafi  3  a  8  e
l'articolo 37, paragrafo 2; 
       ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici e' 
     stata adottata ed e' divenuta effettiva secondo i capoversi b) e 
     c) sotto- capoverso i), la Presidenza puo' proporre in qualsiasi 
     momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo 
     giustifichi di ridurre il numero dei giudici purche' tale numero 
     non scenda al di sotto di quello stabilito al paragrafo 1. La 
     proposta e' esaminata secondo la procedura stabilita ai 
     capoversi a) e b). Se e' adottata il numero dei giudici 
     diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei giudici 
     in  esercizio  giunge  a  scadenza,  fino  a  quando  non  venga
raggiunto il numero richiesto, 
3. a)I giudici sono selezionati fra persone che godono di' un'elevata
   considerazione morale, conosciute per  la  loro  imparzialita'  ed
   integrita' e che presentano tutti i requisiti richiesti  nei  loro
   rispettivi   Stati   per   l'esercizio   delle   massime   cariche
   giudiziarie. 
b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve: 
       i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura 
     penale, nonche' la necessaria esperienza di processo penale, sia 
     in qualita' di giudice, di procuratore, di avvocato  o  in  ogni
altra qualita' analoga; oppure 
       ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti 
     del diritto internazionale, come il diritto internazionale 
     umanitario ed diritti dell'uomo, nonche' una vasta esperienza in 
     una professione giuridica particolarmente significativa ai  fini
dell'attivita' giudiziaria della Corte; 
c) ogni candidato ad  un  seggio  alla  Corte  deve  avere  un'ottima
   conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle  lingue  di
   lavoro della Corte. 
4. a) i candidati ad un seggio alla Corte possono  essere  presentati
da ogni Stato Parte al presente Statuto 
       i) secondo la procedura di presentazione di candidature alle 
     massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure 
       ii) secondo la procedura di presentazione di candidature alla 
     Corte Internazionale di  Giustizia  prevista  nello  Statuto  di
quest'ultima. 
       Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione 
     dettagliata che dimostra che il candidato presenta  i  requisiti
previsti al paragrafo 3. 
b) Ciascuno Stato parte puo' presentare la candidatura di una persona
   per   una   determinata   elezione.   Tale   persona   non    deve
   necessariamente averne la nazionalita' ma in ogni caso deve essere
   in possesso di quella di uno Stato Parte. 
c) L'Assemblea degli Stati parti puo' decidere  di  costituire,  come
   opportuno,  una   commissione   consultiva   per   l'esame   delle
   candidature. La composizione ed il  mandato  di  tale  Commissione
   sono definite dall'Assemblea degli Stati parti. 
5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati: 
La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti
di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso i); 
La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti
di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso ii). 
Ogni candidato in possesso delle competenze  richieste  per  figurare
   sulle due liste puo' scegliere quella  su  cui  presentarsi.  Alla
   prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati
   della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della  lista  B.
   Le elezioni successive saranno organizzate in  modo  da  mantenere
   una proporzione analoga fra i giudici  qualificati  eletti  fra  i
   candidati delle due liste. 
6. a) I giudici sono eletti  a  scrutinio  segreto  in  una  riunione
   dell'Assemblea degli Stati parti convocata a  tal  fine  in  forza
   dell'articolo 112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono  eletti  i
   18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero  di  voti  e  la
   maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti.  b)
   Se rimangono seggi da destinare  alla  fine  del  primo  turno  di
   scrutinio si procedera' a scrutini ulteriori secondo la  procedura
   stabilita al capoverso a) fino a quando i  rimanenti  seggi  siano
   stati ricoperti. 
7. la Corte non puo' annoverare piu' di  un  cittadino  dello  stesso
   Stato. A tale riguardo una persona  che  puo'  essere  considerata
   come cittadina di piu' di' uno Stato sara'  considerata  cittadino
   dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti  civili  e
   politici. 
8.a) Nella scelta dei giudici gli Stati  parti  tengono  conto  della
necessita' di assicurare nella composizione della Corte: 
       i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del 
     mondo; 
     ii) un'equa rappresentanza geografica; 
     iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne. 
b) Gli Stati Parti tengono altresi conto del bisogno di assicurare la
   presenza di giudici specializzati  in  talune  questioni  in  modo
   particolare per le questioni relative alla violenza contro donne o
   bambini. 
9. a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono eletti per  un
   mandato di nove anni e, fatto salvo il capoverso c)  e  l'articolo
   37, paragrafo 2, essi non, sono rieleggibili. 
b) Nella prima  elezione,  un  terzo  dei  giudici  eletti  designati
   mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di tre  anni;  un
   terzo  dei  giudici  eletti  designati  mediante  sorteggio   sono
   nominati per un  mandato  di  sei  anni  gli  altri  giudici  sono
   nominati per un mandato di nove anni. 
c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del
sotto-paragrafo b) e' rieleggibile per un mandato completo. 
10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice  applicato
   alla Camera  di  primo  grado  o  alla  Camera  d'Appello  secondo
   l'articolo 39,  che  ha  iniziato  dinanzi  a  questa  Sezione  la
   trattazione di una causa di primo  grado  o  d'appello  rimane  in
   funzione fino a quando la causa non e' risolta.