Articolo 37 Seggi vacanti 1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformita' all'articolo 36. 2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo predecessore; se la durata del mandato da portare a termine e' inferiore o pari a tre anni, egli e' rieleggibile per un intero mandato secondo l'articolo 36.