(Statuto-art. 37)
                             Articolo 37 
Seggi vacanti 
1. I seggi divenuti  vacanti  sono  ricoperti  mediante  elezione  in
conformita' all'articolo 36. 
2. Un giudice eletto  ad  un  seggio  divenuto  vacante  completa  il
   mandato del suo predecessore; se la durata del mandato da  portare
   a termine e' inferiore o pari a tre anni, egli e' rieleggibile per
   un intero mandato secondo l'articolo 36.