Articolo 38 Presidenza 1) Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o fino alla scadenza del loro mandato di giudice se quest'ultimo termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta. 2. Il Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo e' impedito o ricusato. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo ed il Primo Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati. 3. Il Presidente, il primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente compongono la Presidenza la quale e' incaricata:a) di una corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell'ufficio del Procuratore; e b) delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto. 4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3, capoverso a), la Presidenza agisce di comune accordo con il Procuratore, al quale chiede il suo consenso per tutte le questioni d'interesse comune.