(Statuto-art. 38)
                             Articolo 38 
Presidenza 
1) Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono  eletti  a
   maggioranza assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni  o
   fino alla scadenza del loro mandato  di  giudice  se  quest'ultimo
   termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta. 
2. Il  Primo  Vicepresidente   sostituisce   il   Presidente   quando
   quest'ultimo e' impedito o  ricusato.  Il  secondo  Vicepresidente
   sostituisce  il  Presidente  quando  quest'ultimo  ed   il   Primo
   Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati. 
3. Il   Presidente,   il   primo   Vicepresidente   ed   il   Secondo
   Vicepresidente compongono la Presidenza la quale e'  incaricata:a)
   di  una  corretta  amministrazione  della  Corte,   ad   eccezione
   dell'ufficio del Procuratore; e 
b) delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto. 
4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo  3,  capoverso
   a), la Presidenza agisce di comune accordo con il Procuratore,  al
   quale chiede il suo consenso per tutte  le  questioni  d'interesse
   comune.