(Statuto-art. 39)
                             Articolo 39 
Sezioni 
1. Il prima  possibile  dopo  l'elezione  dei  giudici  la  Corte  si
   organizza in sezioni come previsto dall'articolo 34, paragrafo b).
   La Sezione degli appelli e' composta dal  Presidente  e  da  altri
   quattro  giudici;  la  Sezione  di  primo  grado  e   la   Sezione
   preliminare  sono  ciascuna  composte  da  almeno   sei   giudici.
   L'applicazione dei giudici alle Sezioni e'  fondata  sulla  natura
   delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed
   esperienza dei  giudici  eletti  alla  Corte,  in  modo  tale  che
   ciascuna sezione includa in misura adeguata membri con  competenze
   specializzate  in  diritto  e  procedura  penale,  ed  in  diritto
   internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado
   sono composte  in  prevalenza  da  giudici  aventi  esperienza  in
   materia di procedimenti penali. 
2. a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna
sezione dalle Camere. 
b) i) La Camera di appello e'  composta  da  tutti  i  giudici  della
sezione degli appelli. 
ii Le funzioni della Camera di Primo grado  sono  esercitate  da  tre
giudici della Sezione di primo grado. 
iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da  tre
   giudici della Sezione preliminare, sia da un solo giudice di  tale
   Sezione secondo le Regole Procedurali e  di  Ammissibilita'  delle
   Prove. 
c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la  costituzione
   concomitante di piu'  di  una  camera  di  primo  grado  o  camera
   preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo esiga. 
3. a) I giudici applicati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di
   primo grado vi siedono per tre anni;  essi  continuano  a  sedervi
   oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi caso da essi
   trattato in tali sezioni. 
b) I giudici applicati alla Sezione  degli  appelli  vi  siedono  per
tutta la durata del loro mandato. 
4. I  giudici  applicati   alla   Sezione   degli   appelli   siedono
   esclusivamente in questa Sezione. Tuttavia,  nessuna  disposizione
   del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di  giudici
   della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa,
   se la Presidenza ritiene che cio' e' necessario in  considerazione
   del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso che un  giudice
   che ha partecipato alla fase preliminare di una questione  non  e'
   in alcun caso autorizzato a sedere nella  Camera  di  primo  grado
   investita della stessa questione.