Articolo 39 Sezioni 1. Il prima possibile dopo l'elezione dei giudici la Corte si organizza in sezioni come previsto dall'articolo 34, paragrafo b). La Sezione degli appelli e' composta dal Presidente e da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione preliminare sono ciascuna composte da almeno sei giudici. L'applicazione dei giudici alle Sezioni e' fondata sulla natura delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed esperienza dei giudici eletti alla Corte, in modo tale che ciascuna sezione includa in misura adeguata membri con competenze specializzate in diritto e procedura penale, ed in diritto internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado sono composte in prevalenza da giudici aventi esperienza in materia di procedimenti penali. 2. a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna sezione dalle Camere. b) i) La Camera di appello e' composta da tutti i giudici della sezione degli appelli. ii Le funzioni della Camera di Primo grado sono esercitate da tre giudici della Sezione di primo grado. iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da tre giudici della Sezione preliminare, sia da un solo giudice di tale Sezione secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione concomitante di piu' di una camera di primo grado o camera preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo esiga. 3. a) I giudici applicati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di primo grado vi siedono per tre anni; essi continuano a sedervi oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi caso da essi trattato in tali sezioni. b) I giudici applicati alla Sezione degli appelli vi siedono per tutta la durata del loro mandato. 4. I giudici applicati alla Sezione degli appelli siedono esclusivamente in questa Sezione. Tuttavia, nessuna disposizione del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di giudici della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa, se la Presidenza ritiene che cio' e' necessario in considerazione del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso che un giudice che ha partecipato alla fase preliminare di una questione non e' in alcun caso autorizzato a sedere nella Camera di primo grado investita della stessa questione.