(Statuto-art. 40)
                             Articolo 40 
Indipendenza dei giudici 
1.I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza. 
2. I giudici non esercitano  alcuna  attivita'  che  potrebbe  essere
incompatibile con le loro funzioni giudiziarie o far  dubitare  della
loro indipendenza. 
3.I giudici tenuti ad esercitare  le  loro  funzioni  a  tempo  pieno
   presso la sede della Corte  non  devono  esercitare  alcuna  altra
   attivita' di carattere professionale. 
4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2  e
   3 e'  decisa  a  maggioranza  assoluta  dei  giudici.  Quando  una
   questione concerne  un  giudice,  tale  giudice  non  partecipera'
   all'adozione della decisione.