Articolo 40 Indipendenza dei giudici 1.I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza. 2. I giudici non esercitano alcuna attivita' che potrebbe essere incompatibile con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza. 3.I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra attivita' di carattere professionale. 4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 e' decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice non partecipera' all'adozione della decisione.