Articolo 42 Ufficio del Procuratore 1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo distinto nell'ambito della Corte. Esso e' incaricato di ricevere le comunicazioni ed ogni informazione debitamente valutata relativa ai reati di competenza della Corte, di esaminarle, di condurre le inchieste e di sostenere l'accusa dinanzi alla Corte. I membri di questo Ufficio non sollecitano ne' agiscono su istruzioni provenienti da fonti esterne. 2. L'Ufficio e' diretto dal Procuratore. Quest'ultimo ha piena autorita' per quanto concerne la gestione amministrativa dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed altre risorse. Il Procuratore e' assistito da uno o piu' vice-procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore ed i vice-procuratori sono di nazionalita' diverse. Essi esercitano le loro funzioni a tempo pieno. 3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere di un'elevata considerazione morale ed avere solide competenze ed una vasta esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie o di processi in affari penali. Essi debbono avere un'ottima conoscenza e pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte. 4. Il Procuratore e' eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Stati Parti ed a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice- Procuratori sono eletti allo stesso modo da una lista di candidati presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre candidati per ciascun incarico di Vice-Procuratore da ricoprire. Salvo se viene deciso un mandato piu' breve, al momento della loro elezione il Procuratore ed i Vice-Procuratori esercitano le loro funzioni per nove anni e non sono rieleggibili. 5. Ne' il Procuratore ne' i Vice-Procuratori esercitano attivita' che rischiano di essere incompatibili con le loro funzioni in materia di azioni giudiziarie o di far dubitare della loro indipendenza. Essi non esercitano alcuna altra attivita' di carattere professionale. 6. La Presidenza puo' esonerare il Procuratore o un Vice-Procuratore, a sua richiesta, dalle sue funzioni in un determinato caso. 7. Ne' il Procuratore ne' i Vice-Procuratori possono partecipare alla soluzione di una questione in cui la loro imparzialita' potrebbe ragionevolmente essere contestata per un motivo qualsiasi. Essi possono essere ricusati nell'ambito di una causa, secondo il presente paragrafo, se in precedenza erano gia' intervenuti a qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, nella quale la persona oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata. 8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un Vice-procuratore e' decisa dalla Camera di appello. a) La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie puo' in qualsiasi momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di un Vice-procuratore per i motivi enunciati nel presente articolo. b) Il Procuratore o il Vice-procuratore interessato, a seconda dei casi puo' presentare le sue osservazioni in merito. 9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto per talune questioni, in modo particolare violenze sessuali, violenze per motivazioni sessiste e violenze contro bambini.