(Statuto-art. 42)
                             Articolo 42 
Ufficio del Procuratore 
1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo
   distinto nell'ambito della Corte. Esso e' incaricato  di  ricevere
   le  comunicazioni  ed  ogni  informazione   debitamente   valutata
   relativa ai reati di competenza della  Corte,  di  esaminarle,  di
   condurre le inchieste e di sostenere l'accusa dinanzi alla  Corte.
   I membri  di  questo  Ufficio  non  sollecitano  ne'  agiscono  su
   istruzioni provenienti da fonti esterne. 
2. L'Ufficio  e'  diretto  dal  Procuratore.  Quest'ultimo  ha  piena
   autorita'  per  quanto   concerne   la   gestione   amministrativa
   dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed  altre
   risorse.   Il   Procuratore   e'   assistito   da   uno   o   piu'
   vice-procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti
   dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore  ed  i
   vice-procuratori sono di nazionalita' diverse. Essi esercitano  le
   loro funzioni a tempo pieno. 
3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere  di  un'elevata
   considerazione morale ed avere  solide  competenze  ed  una  vasta
   esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie o di  processi
   in affari  penali.  Essi  debbono  avere  un'ottima  conoscenza  e
   pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
   4. Il Procuratore e' eletto  a  scrutinio  segreto  dall'Assemblea
   degli Stati Parti ed a maggioranza assoluta  dei  suoi  membri.  I
   Vice- Procuratori sono eletti allo stesso modo  da  una  lista  di
   candidati presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta  tre
   candidati per ciascun incarico di Vice-Procuratore  da  ricoprire.
   Salvo se viene deciso un mandato piu' breve, al momento della loro
   elezione il Procuratore ed i Vice-Procuratori esercitano  le  loro
   funzioni per nove anni e non sono rieleggibili. 
5. Ne' il Procuratore ne' i Vice-Procuratori esercitano attivita' che
   rischiano di essere incompatibili con le loro funzioni in  materia
   di azioni giudiziarie o di far dubitare della  loro  indipendenza.
   Essi  non  esercitano  alcuna   altra   attivita'   di   carattere
   professionale. 
6. La Presidenza puo' esonerare il Procuratore o un Vice-Procuratore,
   a sua richiesta, dalle sue funzioni in un determinato caso. 7. Ne'
   il Procuratore ne' i  Vice-Procuratori  possono  partecipare  alla
   soluzione di una questione in cui la loro  imparzialita'  potrebbe
   ragionevolmente essere contestata per un  motivo  qualsiasi.  Essi
   possono essere ricusati  nell'ambito  di  una  causa,  secondo  il
   presente paragrafo, se in  precedenza  erano  gia'  intervenuti  a
   qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla Corte o in  una  causa
   penale connessa  a  livello  nazionale,  nella  quale  la  persona
   oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata. 
8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o  di  un
Vice-procuratore e' decisa dalla Camera di appello. 
a) La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie puo' in
   qualsiasi momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di  un
   Vice-procuratore per i motivi enunciati nel presente articolo.  b)
   Il Procuratore o il Vice-procuratore interessato,  a  seconda  dei
   casi puo' presentare le sue osservazioni in merito. 
9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in  diritto
   per talune  questioni,  in  modo  particolare  violenze  sessuali,
   violenze per motivazioni sessiste e violenze contro bambini.