(Statuto-art. 46)
                             Articolo 46 
Perdita di funzioni 
1. Un giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il  Cancelliere  o
   il Vice Cancelliere e' sollevato dalle sue funzioni in base ad una
   decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui: 
a) venga accertato che ha commesso un errore grave o  un'inadempienza
   grave ai doveri che gli sono imposti  dal  presente  Statuto  come
   previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove,
   oppure 
b) lo stesso si trova nell'incapacita' di esercitare le sue  funzioni
come definite dal presente Statuto. 
2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice,  del
   Procuratore, di un Vice-Procuratore in applicazione del  paragrafo
   1  e'  adottata  dall'Assemblea  degli  Stati  parti  a  scrutinio
   segreto: 
a) nel caso di un giudice, a maggioranza di  due  terzi  degli  Stati
   parti su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli
   altri giudici; 
b) nel caso del  Procuratore,  a  maggioranza  assoluta  degli  Stati
parti, 
c) nel caso di un  Vice-procuratore,  a  maggioranza  assoluta  degli
Stati parti su raccomandazione del procuratore. 
3. La decisione relativa alla perdita di funzione del  Cancelliere  o
   del  Vice-Cancelliere  e'  adottata  a  maggioranza  assoluta  dei
   giudici. 
4. Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere  o
   Vice-Cancelliere il cui comportamento o attitudine  ad  esercitare
   le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza
   del presente articolo ha ogni  facolta'  di  produrre  e  ricevere
   elementi di prova e di far valere  i  suoi  argomenti  secondo  il
   Regolamento di procedura e di prova. Non e' prevista in altro modo
   la sua partecipazione all'esame della questione.