Articolo 46 Perdita di funzioni 1. Un giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il Cancelliere o il Vice Cancelliere e' sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui: a) venga accertato che ha commesso un errore grave o un'inadempienza grave ai doveri che gli sono imposti dal presente Statuto come previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, oppure b) lo stesso si trova nell'incapacita' di esercitare le sue funzioni come definite dal presente Statuto. 2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del Procuratore, di un Vice-Procuratore in applicazione del paragrafo 1 e' adottata dall'Assemblea degli Stati parti a scrutinio segreto: a) nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati parti su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici; b) nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti, c) nel caso di un Vice-procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti su raccomandazione del procuratore. 3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o del Vice-Cancelliere e' adottata a maggioranza assoluta dei giudici. 4. Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o Vice-Cancelliere il cui comportamento o attitudine ad esercitare le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza del presente articolo ha ogni facolta' di produrre e ricevere elementi di prova e di far valere i suoi argomenti secondo il Regolamento di procedura e di prova. Non e' prevista in altro modo la sua partecipazione all'esame della questione.