(Statuto-art. 47)
                             Articolo 47 
Misure disciplinari 
Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o  un
   Vice-Cancelliere che abbia commesso una colpa di  gravita'  minore
   di quella menzionata all'articolo 46, paragrafo 1, e'  oggetto  di
   misure  disciplinari  secondo   le   Regole   Procedurali   e   di
   Ammissibilita' delle Prove.