Articolo 47 Misure disciplinari Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o un Vice-Cancelliere che abbia commesso una colpa di gravita' minore di quella menzionata all'articolo 46, paragrafo 1, e' oggetto di misure disciplinari secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.